LE EROGAZIONI LIBERARLI A FAVORE DEL CIRCOLO DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 30% RISPETTO A QUANTO VERSATO

Lo Statuto

Articolo 1 – Costituzione sede e durata  Addì 20 maggio 2021, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge ed approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell’assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell’associazione senza scopo di lucro di promozione sociale denominata “Circolo della cultura e delle arti” originariamente stipulato in forma di atto pubblico in Pordenone in data 16/01/1985 presso lo studio del Notaio Gerardi n. 72521 Rep., registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 31/01/1985 con n. 699 di protocollo. Soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel registro unico nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l’associazione potrà e dovrà aggiungere alla denominazione “Circolo della Cultura e delle Arti” anche l’espressione “associazione di promozione sociale” ovvero l’acronimo “APS”. Il Circolo della Cultura e delle Arti è un ente del terzo settore. L’efficacia di tutte le disposizioni facenti riferimento allo status di APS si intende condizionata alla piena entrata in vigore delle norme di cui al D. Lgs. 117/2017. L’associazione ha sede in pordenone, Viale Cossetti n. 22 ed è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopo e finalità L’associazione apartitica persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L’Associazione persegue le proprie finalità proponendosi di diffondere e sviluppare l’interesse per la cultura e le arti, intese come mezzi di creazione, realizzazione e misura dei valori, di arricchimento estetico e spirituale e occasione di incontro e confronto di idee. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 117/2017 lett. i). L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale svolgere attività di promozione culturale ed educativa con particolare riguardo al patrimonio artistico, storico nonché alle tradizioni popolari della Provincia di Pordenone e del territorio e promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche. Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Associati Possono far parte dell’Associazione coloro che sono interessati all’attività dell’Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità, consapevoli che l’attività dell’Associazione è svolta non solo a beneficio dei singoli, ma anche dell’intera collettività. Il numero degli associati è illimitato ma, m ogm caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà dame tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto Associativo, a tenere un comportamento coerente con le finalità del sodalizio ed a versare la quota associativa annuale. 2 Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione, alle manifestazioni organizzate dall’Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice. I soci hanno diritto alla partecipazione alle assemblee con diritto di parola, di voto e di essere eletti nelle cariche sociali. I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione che s1 svolgeranno con le modalità che la stessa riterrà opportune. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta, contenente le generalità dell’interessato ed esplicita adesione allo Statuto, al Consiglio Direttivo. L’ammissione di nuovi soci avverrà con deliberazione del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. La deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche. Lo stato di associato si acquista con l’iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. L’associato ha diritto, quindi, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; di essere informato sulle attività dell’associazione e di controllarne l’andamento; di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; di votare in Assemblea. Ha il dovere di rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; e di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Articolo 4 -Volontario e attività di volontariato L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e 3 del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti mass1m1 e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 5 – Perdita della qualità di socio La qualità d’associato si perde: – per mancato rinnovo dell’adesione; – per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; – per decesso del socio; – per esclusione in seguito ad accertati motivi di indegnità o incompatibilità; – per mancato o ritardato versamento della quota associativa annuale. L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Articolo 6 – Organi sociali Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 4 Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’espletamento dei loro incarichi e delle loro funzioni. Tutti gli organi dell’associazione, tranne l’assemblea, sono elettivi, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Articolo 7 – Assemblea dei soci L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci che risultino in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega scritta non più di due soci. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, anche con modalità telematiche, almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto con qualsiasi mezzo anche telematico almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione contenente la data della stessa, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea: • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione; • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; • nomina e revoca i componenti degli organi sociali; • nomina e revoca, quando necessario, l’organo di controllo, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sull’esclusione degli associati, • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; 5 • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica nel Consiglio Direttivo. La verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’assemblea. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Per le deliberazioni riguardanti l’adozione di un nuovo statuto o le modifiche dello Statuto esistente occorre la presenza di almeno metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo L’assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo che si compone di sette membri effettivi, a cui si aggiungono almeno due membri supplenti. A questi si aggiungerà il Presidente uscente che farà parte di diritto del nuovo direttivo. I componenti sono scelti fra gli associati persone fisiche, con votazione segreta, durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. 6 Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, nei limiti previsti dalla legge e dalle indicazioni assembleari. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo: – assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; – convocare l’Assemblea degli Associati; – deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati; – redigere il bilancio consuntivo e preventivo; – predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione; -compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con banche ed istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; – determinare le quote associative annuali; – sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni; – consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate; – conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; – promuovere ed organizzare gli eventi associativi; – compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, a scrutino segreto, il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che nello svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi della collaborazione di uno o più consiglieri. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. E’ eletto all’interno del Consiglio direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica due esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Il Segretario ha il compito di curare tutte le pratiche burocratiche ed organizzative del Circolo, di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio 7 Direttivo e delle Assemblee. E’ responsabile della corretta tenuta dei libri associativi, della redazione e conservazione degli atti contabili dell’associazione. Il Tesoriere amministra i beni dell’associazione, è responsabile della corretta tenuta della contabilità dell’associazione e gestisce materialmente le risorse economiche dell’associazione ed effettua i prelievi ed i pagamenti necessari all’attività della stessa. Redige il rendiconto finanziario annuale e predispone, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo.

Articolo 9 – Libri sociali I libri sociali dell’associazione sono costituiti: a) dal libro verbali assemblee; b) dal registro degli associati; c) dal libro dei verbali del consiglio direttivo; Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di trenta giorni.

Articolo 10 – Patrimonio dell’Associazione Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali, dai fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione accantonati negli anni e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Gli eventuali avanzi di gestione saranno investiti in attività istituzionali previste dal presente Statuto. La quota associativa è annuale e definita annualmente dal Consiglio 8 Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo ed eventualmente differenziata nell’importo. La quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 1 1 – Bilancio L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea per l’approvazione un bilancio di esercizio consuntivo ed uno preventivo, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è accompagnato da apposita relazione illustrativa anche dell’attività svolta e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12 – Personale retribuito L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Articolo 13 – Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14 – Norma finale Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e ai successivi decreti attuativi che verranno emanati, alle norme del Codice Civile in materia e relative disposizioni di attuazione, alle norme regionali in materia. 9

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